Si rende noto che non occorre presentazione di certificato medico per assenza per malattia superiore a cinque giorni come contenuto nell’articolo 4 comma C del decreto in oggetto contenente indicazioni per le assenze degli alunni per malattia:
“la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.